Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dilemma circa uno dei casi più controversi delle agevolazioni fiscali.
È possibile beneficiare delle agevolazioni “Prima Casa” anche laddove si acquisti un nuovo immobile da “accorpare” ad un altro già di proprietà (es. appartamenti contigui o uno sottostante all’altro), purché si proceda alla fusione delle unità immobiliari e l’abitazione risultante non rientri nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi storici).
Per avere maggiori informazioni, richiedi un appuntamento con i nostri tecnici, sapranno darvi spiegazioni utili per sfruttare al meglio questa opportunità.
Inoltre è possibile contattarci direttamente on-line per valutare insieme il vostro caso.